Plusvalenza superbonus, non si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale

Non è dovuta la tassazione del 26% sulla plusvalenza generata dalla vendita di un immobile oggetto dei lavori del superbonus se lo stesso è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la vendita. A dirlo è la circola n13/E dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito delucidazioni sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024

  1. Plusvalenza superbonus sulla prima casa
  2. Le novità della plusvalenza superbonus per il 2024
  3. Plusvalenza immobili in successione
  4. La circolare dell’Agenzia delle Entrate
    1. Come si calcola la plusvalenza superbonus 110?
    2. Quando la plusvalenza non è dovuta?
    3. Chi ha usufruito del Bonus 110 può vendere?

Plusvalenza superbonus sulla prima casa

La circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda come la tassazione su un immobile oggetto dei lavori del superbonus non si applica in caso di immobile adibito a prima casa del cedente o dei suoi familiari del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

Le novità della plusvalenza superbonus per il 2024

L’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 231/2023, articolo 1, commi da 64 a 67) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice

Plusvalenza immobili in successione

L’esonero dal pagamento delle imposte sulla successione si applica anche agli immobili acquisiti per successione

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Qui puoi scaricare la circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova normativa sulla plusvalenza sugli immobili oggetto dei lavori del superbonus

Come si calcola la plusvalenza superbonus 110?

Dal 2024 la plusvalenza derivante dalla cessione di immobile oggetto di superbonus 110% sconta una tassazione del 26% (in alternativa all’IRPEF).

Quando la plusvalenza non è dovuta?

Innanzitutto la tassazione è dovuta quando tra l’acquisto e la vendita dell’immobile sono passati meno di 5 anni. Invece, se la vendita avviene dopo i 5 anni, la plusvalenza immobiliare non è tassata.

Chi ha usufruito del Bonus 110 può vendere?

Si, chi ha usufruito del bonus 110 può vendere l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, ma se la vendita avviene prima dei cinque anni si applica una tassazione del 26%. L’imposta di plusvalenza non si applica in caso di abitazione principale

Fonte: Idealista.it

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