Bonus mobili, quali sono i documenti da conservare

Se si vuole usufruire del bonus mobili e si hanno tutti i requisiti, quali sono i documenti da conservare? I chiarimenti arrivano dal Fisco. Si ricorda che l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione Irpef del 50%, entro un limite di spesa di 5.000, che deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il beneficio spetta a chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Posso richiedere il bonus mobili se ho come documento di spesa solo uno scontrino fiscale e non la fattura di acquisto dei mobili?”.

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha spiegato che, “nei casi in cui la normativa fiscale prevede la possibilità di usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013), per poter richiedere la detrazione occorre conservare i documenti che attestano il pagamento dei beni (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti”.

Quando si parla di bonus mobili, dunque, i documenti da conservare sono quelli che attestano il pagamento dei beni – quindi ricevute dei bonificiricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debitodocumentazione di addebito sul conto corrente – e le fatture di acquisto che specificano natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Il Fisco ha poi precisato che “ai fini della detrazione lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Se lo scontrino non indica il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione può essere consentita solo se, oltre a riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito (o della carta di credito), in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)”.

In pratica, lo scontrino può essere equiparato alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Nel caso in cui lo scontrino non indichi il codice fiscale dell’acquirente, via libera alla detrazione solo se indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito o della carta di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Fonte: Idealista.it

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